ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ART. 5, C.2, D. LGS. 33/2013)
Il diritto di accesso civico è disciplinato dal Capo I bis del decreto legislativo 33/2013, come novellato dal decreto legislativo 97/2016, e consiste nel diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (cosiddetto “accesso civico generalizzato”).
A CHI PRESENTARE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
La richiesta di accesso civico generalizzato va presentata ad uno dei seguenti uffici:
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
COME PRESENTARE ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
La richiesta è gratuita, salvo il rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. La richiesta non deve essere motivata e può essere trasmessa per via telematica ai seguenti indirizzi mail e pec:
o, in alternativa:
- fatta pervenire tramite posta da inviare a:
DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza
Via Cesare de Lollis 24/b
00185 Roma
- consegnata a mano presso l’URP via Cesare de Lollis 24/b.
Si suggerisce di utilizzare il seguente modulo:
Modulo accesso civico generalizzato (art. 5 c. 2 d.lgs. 33/2013)
Si ricorda di allegare all’istanza la fotocopia del documento di identità.
TERMINE ENTRO CUI L’AMMINISTRAZIONE DEVE PROVVEDERE
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, salvo diverso termine, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 5, nei casi in cui l’Amministrazione abbia individuato dei controinteressati.
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
TUTELA
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dall’art. 5, comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
ultimo aggiornamento: 26/06/2020