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Modalità per l’elezione del rappresentante degli studenti in seno al CDA dell’Ente DiSCo – L.R. n. 6/2018, art. 8 comma 4

Art. I

(Finalità)

Ai sensi dalla legge regionale 27 Luglio 2018, n. 6, “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, il Consiglio di amministrazione dell’ente Disco è composto, fra gli altri, da un rappresentante degli studenti eletto in concomitanza con l’elezione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) a suffragio universale e diretto e a scrutinio segreto, tra tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali e degli istituti di alta formazione presenti sul territorio regionale. È finalità esplicita delle presenti modalità per l’elezione del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell’ente Disco, quella di fornire indicazioni sulla realizzazione di questo adempimento di legge,

Art. 2

(Requisiti e adempimenti per la presentazione della candidatura)

Per candidarsi al ruolo di rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione di Disco occorre presentare in un plico sigillato al protocollo generale dell’Ente in Via Cesare de Lollis, 24B, 00185 Roma, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro le ore 12,00 (fa fede il timbro postale) del decimo giorno lavorativo antecedente al primo fissato per la consultazione di rinnovo del CNSU. II suddetto plico, pena esclusione dalla candidatura, dovrà contenere:

  • copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del candidato o della candidata;
  • un qualsiasi documento che attesti l’iscrizione del candidato ad un corso di studio di un’università statale o non statale o di un istituto di alta formazione (Afam) presente sul territorio regionale;
  • copia conforme di un aggiornato Certificato del Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti, ovvero circostanziata Dichiarazione sostitutiva del Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti;
  • una dichiarazione in carta semplice in cui si attesti la volontà di avanzare la propria candidatura al suddetto ruolo, sottoscritta con firma leggibile dal diretto interessato e da almeno altri trenta iscritti a corsi universitari di cui all’articolo I. Di ciascuno dei sottoscrittori dovrà essere specificato nome, cognome, data di nascita e numero di matricola. Di uno dei sottoscrittori, non coincidente con il candidato, dovrà essere esplicitato il ruolo di mandatario elettorale.

Art. 3

(Data e modalità di voto)

II voto per l’elezione al ruolo di rappresentante, di cui alle presenti modalità per l’elezione del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell’ente Disco, coincide con le date identificate dal Miur per il rinnovo del CNSU. I seggi e le commissioni elettorali coincidono con quelli identificati dagli atenei laziali per le votazioni del rinnovo del CNSU.

Nei suddetti seggi in fase di votazione verrà fornita a tutti gli elettori, fra le altre, un’apposita scheda per poter esprimere il proprio voto per l’eleŽione del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell’ente Disco. La scheda che verrà fornita prevederà la possibilità di esprimere un unico voto di preferenza, e su di essa non comparirà alcun simbolo di liste elettorali.

Presso i seggi sarà affisso un elenco dei nominativi di tutti i candidati e candidate al ruolo di rappresentante, affiancati, se ce ne sono, dalle liste che li sostengono. Un candidato può essere sostenuto da un numero indefinito di liste, che si configurano come una coalizione elettorale. Una stessa coalizione elettorale può sostenere un solo candidato. Le liste che compongono la coalizione non possono, singolarmente, sostenere altri candidati.

Il collegio elettorale è unico per tutta la Regione, così come l’elenco dei candidati e delle candidate al ruolo di rappresentante.

Art. 4

(Convalida del rappresentante eletto)

Viene eletto al ruolo di rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell’ente Disco il candidato o la candidata che risulta aver ottenuto il maggior numero di preferenze valide espresse.

La sua elezione viene convalidata con decreto del Presidente dell’ente Disco, che IO trasmette al Presidente della Giunta regionale corredato delle risultanze emerse dalle commissioni elettorali e da un prospetto delle spese sostenute dal candidato in campagna elettorale. Tale prospetto dovrà essere firmato dal mandatario elettorale designato in fase di presentazione della candidatura e non superare la cifra complessiva di euro duemila, più un 20% di forfait per spese varie.

Le spese ammissibili in campagna elettorale entro la soglia dei duemila euro sono quelle dedicate alla stampa del materiale di propaganda, all’affitto di una sede, alla sponsorizzazione di campagne sociali È fatto divieto di produzione e affissione di manifesti elettorali se non negli spazi riservati dagli atenei e dalle facoltà.

È esclusa qualunque forma di rimborso elettorale da parte della Regione Lazio.

Art. 5

(Funzioni ed esercizio del mandato)

Il rappresentante, eletto senza vincolo di mandato, svolge le funzioni previste dall’articolo 8 della legge regionale 27 Luglio 2018, n. 6. Come gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, il rappresentante degli studenti resta in carica per un triennio, è rinnovabile per una sola volta e il suo compenso è individuato nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo I, comma I della L.R. n. 46/1998.

Il rappresentante eletto entra nell’esercizio delle sue funzioni con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente o di successiva integrazione.

ln caso di impedimento permanente, decadenza o dimissioni, il rappresentante degli studenti viene sostituito da colui o colei che in occasione della stessa tornata elettorale si sia posizionato al secondo posto per numero di preferenze ottenute. In caso di indisponibilità del candidato posizionatosi al secondo posto, viene sostituito dal terzo, e così via fino a esaurimento della graduatoria elettorale.